Imposte sugli immobili (ICI, IMU, TASI) e di soggiorno

Fa parte di Servizio stazione unica appaltante ed entrate.

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Competenze

  • Gestione di tutti i tributi comunali su immobili (IMU, TASI e ICI residuo) e dell'imposta di soggiorno
  • Compartecipazione al recupero delle entrate erariali
  • Gestione delle convenzioni telematiche con Ag. delle Entrate
    • SIATEL
    • SISTER
    • ADeR
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Tipo di organizzazione

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Persone che compongono la struttura

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Sede principale

Sede Via XXVII Aprile

Via XXVII Aprile, 51100 Pistoia PT, Italia

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Ulteriori Informazioni

Vai alle FAQ del sito per trovare le risposte alle domande più frequenti relative all'imposta di soggiorno.

Il ravvedimento operoso

Conoscete il ravvedimento operoso?

Prima di decidere di non versare una rata o di versarla in ritardo, leggete queste poche righe.

Il ravvedimento operoso è uno strumento tributario molto interessante che ci consente di pagare le imposte anche oltre la data di scadenza con un minimo aggravio di costi.

Decidere di non versare una rata IMU (o entrambe), alle canoniche scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, può certamente costar caro al contribuente. La sanzione che l’ufficio applica in caso di avviso di accertamento è infatti del 30% dell’imposta evasa. Una sanzione alta che talvolta, sommata agli interessi e al recupero dell’imposta, porta a esborsi davvero pesanti e difficili da sostenere. Tanto più che l’ufficio non può in alcun caso, per legge, alleviare la misura della sanzione.

La medesima sorte è prevista anche nel caso di ritardato pagamento dell’imposta. In questo caso gli effetti di un comportamento anche “lievemente” non corretto da parte del contribuente, possono causare la stessa pesante situazione già ricordata. Pensate che anche il ritardo di un solo mese nel versamento dell’imposta, in caso di accertamento tributario da parte dell’ufficio, genera nuovamente una sanzione del 30% sull’imposta versata in ritardo. La stessa sanzione applicata per l’imposta non versata.

Lo strumento del ravvedimento operoso consente di versare l’imposta in ritardo sulla data di scadenza, aggiungendo all’imposta dovuta e agli interessi maturati una percentuale di sanzione molto più bassa del 30% altrimenti applicato dall’ufficio.

Ecco come bisogna regolarci per versare l’IMU con il meccanismo del ravvedimento operoso:                                                                  

  • Versamento entro 14 gg. dalla scadenza
    Sanzione: 0,1% al giorno
    Tipo: sprint
  • Versamento entro 30 gg. dalla scadenza
    Sanzione: 1,5% al giorno
    Tipo: breve
  • Versamento entro 90 gg. dalla scadenza
    Sanzione: 1,67% al giorno
    Tipo: medio
  • Versamento entro il 30/6 successivo
    Sanzione: 3,75% al giorno
    Tipo: lungo

(termine per la presentazione della dichiarazione IMU)

  • Con il Decreto Fiscale n. 124/2019 i termini del ravvedimento operoso si sono ulteriormente allungati. E precisamente:
    versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo: 4,29%
  • Oltre il termine di cui sopra: 5%

Come si vede dallo schema, versando l’imposta maggiorata di una minima sanzione (oltre gli interessi dovuti), è possibile evitare sanzioni ben maggiori.

Importante: è possibile ricorrere al versamento con ravvedimento operoso solo prima che l’ufficio sia già intervenuto tramite accertamento, e cioè prima che il contribuente abbia ricevuto anche solo una richiesta di informazioni o documentazione da parte dell'ufficio.

Il Calcolatore IMU-TASI on-line presente sul sito è già predisposto per il calcolo automatico della mini-sanzione e degli interessi dovuti in caso di utilizzo del ravvedimento operoso.

Ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2024, 16:24

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