Descrizione
Con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 9 marzo, in vigore da oggi, martedì 10 marzo, fino al 3 aprile, il Governo ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19.
Per contrastarne la trasmissione, la cittadinanza deve recarsi agli sportelli solo se strettamente necessario, quindi per motivi indispensabili, inderogabili e indifferibili, privilegiando gli strumenti online e di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, Pec), rimandando quanto non è di stretta necessità.Evitare in ogni caso di recarsi agli uffici comunali in gruppi di più persone, limitando l’accesso al diretto interessato. L'ingresso è consentito a un utente alla volta e sono privilegiate le prenotazioni.
Il caso di necessità è possibile chiamare il centralino del Comune al numero 0573 3711, l'Ufficio Relazioni con il pubblico al numero verde 800 012 146, la Polizia Municipale 0573 22022, oppure consultare il sito dell'Ente (www.comune.pistoia.it).
Per informazioni di dettaglio è a disposizione anche il centralino dei servizi sociali al numero 0573 371400; dei servizi demografici allo 0573 371800; della pubblica istruzione allo 0573 371818; l'ufficio entrate allo 0573 371730.
Disposizioni del DPCM del 9 marzoIl decreto ministeriale attualmente in vigore prevede il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Sono, poi, da evitare spostamenti in entrata e uscita, ma anche all'interno del territorio se non per comprovate esigenze lavorative, necessità indifferibili di spostamento e motivi di salute. E' consentito rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza. Al momento di un eventuale controllo sarà fornito un modulo per l'autocertificazione da riempire sul posto. Il modulo si può scaricare al link https://bit.ly/2W1ilBm
I soggetti con sintomi come febbre o infezione respiratoria devono restare al proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e avvertire il medico. Vige il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus.
Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia, le scuole, le università, i corsi professionali e le attività formative; tutte le manifestazioni organizzate e gli eventi in luoghi pubblici o privati, compresi i mercati; le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri; le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento a porte chiuse di eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e di categoria assoluta.
Rimarranno chiusi musei, teatri, cinema e gli altri istituti e luoghi della cultura; le scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati.
Sono consentite le attività di ristorazione e bar aperti dalle 6 alle 18 con obbligo di predisporre le condizioni per garantire le prescrizioni tra le quali la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti di vendita di generi alimentari, compresi i supermercati. Il gestore deve comunque sempre garantire il rispetto delle prescrizioni compresa la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
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Ultimo aggiornamento: 9 dicembre 2024, 12:04