Materie del servizio
A chi è rivolto
A tutti gli imprenditori che intendono esercitare l'attività di giostraio o l'attività circense.
Descrizione
News del 15/10/2026
AVVISO PUBBLICO per la concessione temporanea dell’area di piazza San Francesco per l’installazione di un’attrazione dello spettacolo viaggiante per “Pista di pattinaggio con pattini da ghiaccio” con annesso banco del settore alimentare destinato all'attività di somministrazione in occasione delle festività natalizie 2026/2027.
Per attività di spettacolo viaggiante si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile. Con Legge 18/03/1968, n. 337 lo Stato ha riconosciuto il valore sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.
Tali attività sono quelle classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 4 Legge 18/03/1968, n. 337 e sono suddivise in 6 sezioni:
- Sezione I – Piccole, medie e grandi attrazioni
- Sezione II – Balli a palchetto o balere
- Sezione III – Teatri viaggianti
- Sezione IV – Circhi equestri
- Sezione V – Esibizioni moto-auto acrobatiche
- Sezione VI – Spettacolo di strada (che però sono esclusi dall’obbligo di licenza ai sensi del T.U.L.P.S.).
Per svolgere l’attività di spettacolo viaggiante occorre essere in possesso di licenza/autorizzazione ex art. 69 T.U.L.P.S. e fare riportare sull’autorizzazione le attività/attrazioni di cui si ha disposizione.
Le attrazioni possono essere installate presso parchi di divertimento, complessi di attrazioni e trattenimenti dello spettacolo viaggiante con organizzazione comune, o su aree/suolo pubblico o privato, tramite richiesta di autorizzazione ex art. 68 T.U.L.P.S. da presentare al Comune presso il quale si intende installare l’attrazione stessa.
Una particolare forma di spettacolo viaggiante è il circo. Il circo è uno spettacolo viaggiante che si svolge sotto un tendone o in apposite strutture o anche in teatri; di norma gli spettatori sono posizionati in apposite strutture con posti a sedere; le attrazioni si svolgono in una pista centrale o un palco frontale, sono di vario tipo (acrobati, giocolieri, clown, ecc.), possono includere animali ed inoltre il circo può comprendere attività/attrazioni di spettacolo viaggiante.
Oltre alle norme di prevenzione incendi e sugli impianti, la disciplina sulla sicurezza di queste attività è il D.M. 18/05/2007 che tra le altre cose ha previsto:
- che ogni attività dello spettacolo viaggiante ottenga un codice identificativo (rilasciato dal Comune su parere della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sulle Attività di Pubblico Spettacolo); Le nuove attività che non hanno presentato domanda di registrazione non possono essere poste in esercizio finchè non hanno ottenuto il codice identificativo.
- che ogni attività dello spettacolo viaggiante sia corredata di un apposito manuale di uso e manutenzione e di un libretto dell’attività o “log-book” sul quale registrare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudi, fiere e ogni altra informazione utile ai fini della sicurezza;
- che i gestori, attraverso la partecipazione a corsi di formazione specifici, possano dichiarare il corretto montaggio delle attività di pubblico spettacolo assumendosi quindi la completa responsabilità di tutti gli aspetti della sicurezza dell’installazione dell’attrazione, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici.
Non bisogna dimenticare che alcune attività dello spettacolo viaggiante, nonché l’insieme di attrazioni che si configurano come Luna Park, sono da considerarsi anche LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO, quindi di competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza per i locali di Pubblico Spettacolo.
Come fare
Gli interessati devono presentare domanda, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) dal seguente link: https://frontoffice.comune.pistoia.it
Il portale consente la compilazione on-line in modo dinamico con procedure guidate e fornisce assistenza, rilasciando in modo automatico la ricevuta di presentazione.
Cosa serve
Per svolgere l’attività di spettacoli viaggianti occorre essere in possesso di licenza/autorizzazione ex art. 69 T.U.L.P.S. e fare riportare sull’autorizzazione le attività/attrazioni di cui si ha disposizione.
Cosa si ottiene
L'ufficio rilascia le licenze per l'esercizio dell'attività di operatore dello spettacolo viaggiante, le aggiorna in caso di inserimento/cancellazione/variazioni anagrafiche; prende atto delle cessazioni dell'attività; concede l'occupazione temporanea per l'installazione delle attrazioni (giostre, circhi, mostre faunistiche) su suolo pubblico, oltre a ciò autorizza l’attività per lo spettacolo viaggiante su suolo privato.
Tempi e scadenze
45 giorni
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Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 15 ottobre 2026, 16:42
