Descrizione
La procedura sanzionatoria può essere avviata in vari modi.
I più frequenti sono:
- emissione di un avviso di violazione al Codice della Strada;
- contestazione di un verbale di infrazione, direttamente al trasgressore;
- convalida di infrazione rilevata per mezzo di strumenti elettronici.
Per alcune violazioni al Codice della Strada, oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
Pagamento in misura ridotta (senza aggravio di spese procedurali e di notifica)
Da effettuare entro 10 giorni dall'avviso di infrazione.
Pagamento presso il comando della Polizia Municipale oppure presso la sede distaccata sita in Via Pertini 754/A con Bancomat o carta di credito,
Oppure collegandosi al sito IRIS della regine Toscana https://iris.rete.toscana.it/public/
Pagamento in misura ridotta (con aggravio di spese procedurali e di notifica)
Da effettuare entro 60 giorni dalla contestazione diretta o dalla notifica.
Pagamento presso il comando della Polizia Municipale oppure presso la sede distaccata sita in Via Pertini 754/A con Bancomat o carta di credito,
Oppure collegandosi al sito IRIS della regine Toscana.
Pagamento senza riduzione
Trascorsi 60 giorni dalla contestazione diretta o dalla notifica, senza che sia stato effettuato il pagamento o sia stato proposto un ricorso, il verbale costituisce titolo esecutivo e la somma da pagare sarà elevata a circa il doppio della misura ridotta (la metà del massimo edittale).
Mancato pagamento
In caso di mancato pagamento, L'Amministrazione comunale procede al recupero della somma, gravata dalle maggiorazioni previste dalla legge, mediante iscrizione a ruolo, che sarà notificata al trasgressore.
Ricorsi
Avverso un verbale elevato ai sensi del Codice della Strada, può essere presentato ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
Novità: sconto del 30& sulle sanzioni pagate entro 5 giorni
il D.lgs. 69/2013, cosidetto Decreto del fare, convertito nella Legge 98/2013 ha previsto la riduzione delle sanzioni pecuniarie nella misura del 30%, con riferimento al minimo edittale previsto dal Codice della Strada, qualora il pagamento venga effettuato entro giorni 5 dalla contestazione o notifica del verbale. Tale normativa è entrata in vigore il 21 Agosto 2013.
L'agevolazione rimane esclusa nei seguenti casi:
per tutta la normativa speciale, esterna e complementare al C.d.S., in materia di circolazione;
in tutti i casi in cui il pagamento in misura ridotta non è consentito;
quando, oltre alla sanzione pecuniaria, sia prevista la confisca del veicolo o la sospensione della patente di guida.
È possibile accedere allo sconto del 30% anche per i tagliandi avviso, se pagati entro 10 giorni dalla data della violazione.
È applicato anche rispetto alle infrazioni per le quali:
- è previsto il pagamento immediato nelle mani dell'agente accertatore;
- per quelle commesse tra le ore 22 e le ore 7;
- nei casi di pagamento già ridotto ad 1/4, nei termini prescritti per la riattivazione del premio assicurativo (art. 193 C.d.S.).
Per una più approfondita comprensione della attività svolte si inviata consultare il file della scheda driportata in questa pagina.
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Ultimo aggiornamento: 13 agosto 2024, 16:37