Descrizione RUNTS

Registro Unico Nazionale Terzo Settore

Municipium

Descrizione

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) operativo dal 23/11/2021, sostituisce il precedente Registro Regionale del Terzo Settore (sezz. APS e ODV).

Il Runts è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed è gestito su base territoriale in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma. La Regione Toscana, con Legge regionale 53 del 28 dicembre 2021, recante Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di RUNTS in Toscana, in attuazione di quanto previsto dal D.lgs n.117/2017 e dal D.M. 106/2020, ha dato continuità al ruolo funzionale dei Comuni capoluogo e della Città metropolitana, secondo l’assetto amministrativo già presente in Toscana a partire dalla Legge regionale 22/2015.

Per il territorio provinciale di Pistoia la competenza dell'istruttoria delle pratiche RUNTS è del Comune di Pistoia.

L’Ufficio RUNTS regionale, cui compete l'adozione degli atti di iscrizione, diniego, cancellazione etc., è raggiungibile alla seguente casella elettronica: ufficiorunts@regione.toscana.it
Per ulteriori informazioni si rimanda alle pagine dedicate al terzo settore sul sito di Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/-/registro-unico-nazionale-del-terzo-settore
 
Come iscriversi al RUNTS
L’iscrizione al Runts e la conseguente acquisizione della qualifica di “ente del Terzo settore”, non è obbligatoria ma lo diviene nel caso in cui l’ente voglia fruire delle agevolazioni fiscali e, più in generale, della legislazione di favore collegata a tale nuova qualifica, per esempio il 5 per mille.
Per procedere alla compilazione di una nuova pratica di iscrizione, collegarsi al sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al seguente link: https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/ e successivamente accedere al Registro con l’identità SPID o la CIE (Carta di Identità Elettronica) del Presidente/Legale Rappresentante dell’Ente da iscrivere. Inoltre è necessaria la firma digitale e la casella di posta elettronica certificata (Pec) intestata all'ente.
 
Per la procedura dettagliata dei vari step da seguire si rimanda al Decreto ministeriale 106/2020 e al manuale sul sito del Ministero https://servizi.lavoro.gov.it/runts/Manuali/ManualeRUNTSV2.pdf
 
Adempimenti successivi all'iscrizione al RUNTS
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 20 D.M. n. 106/2020, gli Enti iscritti al RUNTS sono tenuti a:
aggiornare sul portale RUNTS i dati e le informazioni entro 30 giorni dalla modifica;
depositare sul portale RUNTS il bilancio, redatto sugli schemi di cui al D.M. n. 39/2020, i
rendiconti delle raccolte fondi (vedi allegati) e ove previsto il bilancio sociale, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
depositare tutti gli altri atti e aggiornare le altre informazioni come previsto dagli articoli 48 del decreto legislativo n. 117/2017 e 20 del D.M. n. 106/2020;
per le ODV e le APS aggiornare sul portale RUNTS il numero dei soci, volontari e dipendenti, se hanno subito variazioni, entro il 30 giugno di ogni anno.


5x1000
Si specifica che il 5x1000 non è competenza degli Uffici Runts. Per ogni informazione si rimanda all’informativa contenuta sulla pagina del Ministero del Lavoro e delle Pari Opportunità:
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/cinque-per-mille/pagine/default

Per informazioni relative alla mancata o erronea erogazione del cinque per mille è possibile inviare un'email all'indirizzo: Quesiti5perMille@lavoro.gov.it inserendo
sempre il codice fiscale, l'indirizzo e i riferimenti email, telefonici e fax. Per informazioni sulla rendicontazione delle spese relative al cinque per mille è
possibile inviare un'email all'indirizzo: Rendicontazione5perMille@lavoro.gov.it 
Per informazioni diverse dal cinque per mille inerenti la Divisione I del Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese è possibile inoltrare email ordinarie
all'indirizzo: DGTerzoSettoreDiv1@lavoro.gov.it  e Pec all'indirizzo: DGTerzoSettore.Div1@pec.lavoro.gov.it (la Pec accetta solo posta
inoltrata via Pec e rifiuta le email ordinarie).
 
 
Cooperative Sociali: Albo Regionale (L.R.T. 58/2018)
L'Albo Regionale delle Cooperative è suddiviso in tre sezioni:
- Sezione A: cooperative che gestiscono servizi socio - sanitari ed educativi costituite da almeno sei mesi.
- Sezione B: cooperative sociali che svolgono attività agricole, industriali, commerciali  o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
Queste ultime devono rappresentare almeno il 30% del numero complessivo dei lavoratori.
- Sezione C: consorzi di cooperative la cui base sociale è formata almeno per Il 70% da cooperative iscritte all'Albo.
Per iscriversi all'Albo è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla Legge 381/91 e dalla L.R.T. 58/18. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere presentata al Comune dove la cooperativa o il consorzio hanno la loro sede; quest'ultimo, entro tre giorni, trasmette la domanda al Comune capoluogo. L’iter si conclude nell'arco di sessanta giorni, salvo sospensioni per eventuali richieste di integrazione della documentazione.
Gli atti di iscrizione, modifica o cancellazione sono inviati al soggetto direttamente interessato, al Registro delle Imprese presso la CCIAA, all’Ufficio Territoriale del Lavoro e al Presidente della Giunta Regionale.
Ogni anno, le cooperative sociali sono tenute a fornire al Comune capoluogo il materiale necessario a comprovare il permanere dei loro requisiti iniziali. In caso di inadempimento si incorre nella cancellazione, procedura che comporta conseguentemente l’obbligo di risoluzione dei rapporti convenzionali in atto per gli Enti Pubblici operanti nel territorio regionale.
Per quanto riguarda invece le Onlus, il D.lgs n.117/2017 Codice del Terzo Settore, dispone che la disciplina relativa alle Onlus sarà definitivamente abrogata nel momento in cui entreranno in vigore le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del citato Cts: ciò avverrà a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui la Commissione europea avrà dato la propria autorizzazione al nuovo regime fiscale del Terzo settore.
Fino al termine appena menzionato, un ente iscritto all’anagrafe Onlus può continuare ad applicare le disposizioni fiscali contenute nel decreto legislativo n. 460 del 1997. Al sopraggiungere del predetto termine, la qualifica di Onlus cesserà di avere efficacia e le disposizioni ad essa riferite risulteranno abrogate.
Nel caso in cui una Onlus decida di non iscriversi al Runts dovrà devolvere il proprio  patrimonio. Diversamente, l’iscrizione al Runts permetterà ad essa di entrare a far parte degli enti del Terzo settore senza soluzione di continuità con la vecchia qualifica e, dunque, di mantenere l’intero patrimonio detenuto, continuando a perseguire i propri fini con la nuova qualifica di Ets.
 
Contatti:
tel.: 0573 371414 - 371524 - 371506
e-mail: runts@comune.pistoia.it
 
Orario per informazioni telefoniche e appuntamenti: lunedì 09:30-12:30
Orario di apertura al pubblico su appuntamento: mercoledì 09:30-12:30
 
 
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Ultimo aggiornamento: 19 febbraio 2025, 12:46

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