Municipium
Descrizione
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) operativo dal 23/11/2021, sostituisce il precedente Registro Regionale del Terzo Settore (sezz. APS e ODV).
Sono Enti del Terzo Settore (ETS):
1. le organizzazioni di volontariato,
2. le associazioni di promozione sociale,
3. gli enti filantropici,
4. le imprese sociali,
5. le reti associative,
6. le società di mutuo soccorso
7. altri enti di carattere privato diversi dalle società quali le associazioni, riconosciute o non riconosciute,
8 .le fondazioni
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in
forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, e che risultano iscritti al RUNTS.
Il Runts è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed è gestito su base territoriale in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma. La
Regione Toscana, con Legge regionale 53 del 28 dicembre 2021, recante Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di RUNTS in Toscana, in attuazione
di quanto previsto dal D.lgs n.117/2017 e dal D.M. 106/2020, ha dato continuità al ruolo funzionale dei Comuni capoluogo e della Città metropolitana, secondo l’assetto
amministrativo già presente in Toscana a partire dalla Legge regionale 22/2015.
Sono Enti del Terzo Settore (ETS):
1. le organizzazioni di volontariato,
2. le associazioni di promozione sociale,
3. gli enti filantropici,
4. le imprese sociali,
5. le reti associative,
6. le società di mutuo soccorso
7. altri enti di carattere privato diversi dalle società quali le associazioni, riconosciute o non riconosciute,
8 .le fondazioni
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in
forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, e che risultano iscritti al RUNTS.
Il Runts è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed è gestito su base territoriale in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma. La
Regione Toscana, con Legge regionale 53 del 28 dicembre 2021, recante Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di RUNTS in Toscana, in attuazione
di quanto previsto dal D.lgs n.117/2017 e dal D.M. 106/2020, ha dato continuità al ruolo funzionale dei Comuni capoluogo e della Città metropolitana, secondo l’assetto
amministrativo già presente in Toscana a partire dalla Legge regionale 22/2015.
Per il territorio provinciale di Pistoia la competenza dell'istruttoria delle pratiche RUNTS è del Comune di Pistoia.
L’Ufficio RUNTS regionale, cui compete l'adozione degli atti di iscrizione, diniego, cancellazione etc., è raggiungibile alla seguente casella elettronica: ufficiorunts@regione.toscana.it
Per ulteriori informazioni si rimanda alle pagine dedicate al terzo settore sul sito di Regione Toscana.
Nuove richieste di iscrizioni nel RUNTS
Possono richiedere l’iscrizione nel RUNTS le seguenti categorie di associazioni:
1. Associazioni di promozione sociale (APS)
2. Organizzazioni di volontariato (ODV)
3. Enti filantropici
Possono richiedere l’iscrizione nel RUNTS le seguenti categorie di associazioni:
1. Associazioni di promozione sociale (APS)
2. Organizzazioni di volontariato (ODV)
3. Enti filantropici
4. Imprese sociali
5. Reti associative
6. Società di mutuo soccorso
7. Altri enti del terzo settore (ETS)
Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel RUNTS.
6. Società di mutuo soccorso
7. Altri enti del terzo settore (ETS)
Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel RUNTS.
Come iscriversi al RUNTS
L’iscrizione al Runts e la conseguente acquisizione della qualifica di “ente del Terzo settore”, non è obbligatoria ma lo diviene nel caso in cui l’ente voglia fruire delle
agevolazioni fiscali e, più in generale, della legislazione di favore collegata a tale nuova qualifica, per esempio il 5 per mille.
Procedura Per procedere alla compilazione di una nuova pratica di iscrizione, collegarsi al sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al seguente
link: https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/ e successivamente accedere al Registro con l’identità SPID o la CIE (Carta di Identità Elettronica) del Presidente/Legale
Rappresentante dell’Ente da iscrivere. Inoltre è necessaria la firma digitale e la casella di posta elettronica certificata (Pec) intestata all'ente.
In fase di iscrizione al RUNTS l’associazione deve essere in possesso delle seguenti
informazioni e allegare i seguenti documenti (ex art. 8 D.M. n. 106/2020):
- Atto Costitutivo o in mancanza di esso la Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 e 47 D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000), il cui fac-simile è disponibile in allegato
- Statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
- per gli enti già esercitanti l’attività da uno o più esercizi, rispettivamente l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione;
- in caso di affiliazione ad una rete associativa, una attestazione di adesione alla medesima rilasciata dal rappresentante legale di quest’ultima. Qualora l’ente si dichiari affiliato a più reti, dovrà essere allegata un’attestazione per ciascuna rete;
- indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l’iscrizione;
- esatta denominazione dell’ente;
- codice fiscale dell’ente ed eventuale partita IVA;
- forma giuridica;
- sede legale dell’ente;
- un indirizzo di posta elettronica certificata
- un recapito telefonico
- codice fiscale dell’ente ed eventuale partita IVA;
- forma giuridica;
- sede legale dell’ente;
- un indirizzo di posta elettronica certificata
- un recapito telefonico
- data di costituzione dell’ente;
- la o le attività di interesse generale effettivamente esercitate, da individuarsi traquelle di cui all’articolo 5 del Codice Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017);
- la previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del Codice;
- il soggetto o i soggetti cui l’ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;
- le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonché della data di nomina;
- l’eventuale iscrizione al Registro imprese ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Codice Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017);
- la previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del Codice;
- il soggetto o i soggetti cui l’ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;
- le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonché della data di nomina;
- l’eventuale iscrizione al Registro imprese ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Codice Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017);
Per la procedura dettagliata dei vari step da seguire si rimanda al Decreto ministeriale 106/2020 e al manuale sul sito del Ministero.
Gli Enti che sono in possesso di personalità giuridica, o che intendono ottenerla con l’iscrizione al RUNTS, devono avvalersi della figura del Notaio per l’iscrizione alla
piattaforma ministeriale, secondo quanto previsto dall’art. 22 del D.Lgs 117/2017 e dagli artt. 16 e 17 del D.M. 106/2020.
Una volta ricevuta la domanda, l’Ufficio territoriale competente effettua l’istruttoria ed accerta i requisiti previsti dalla normativa. Se è tutto in regola, entro 60 giorni dal
ricevimento della domanda, provvederà all'iscrizione nella sezione del RUNTS indicata nella domanda stessa.
In caso di domanda non corretta o incompleta, l’Ufficio invita l’Ente a completare o rettificare la domanda, o integrare la documentazione, assegnando un termine di
massimo 30 giorni.
Entro 60 giorni dalla ricezione delle integrazioni o comunque dalla scadenza del termine assegnato all’Ente, l’Ufficio provvede all’iscrizione o comunica i motivi ostativi
all’accoglimento della domanda. Se l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Ente sono redatti in conformità al modello standard tipizzato (art. 47 co. 5 del D. Lgs. 117/2017) il
termine di 60 giorni di cui sopra è ridotto a 30 giorni.
piattaforma ministeriale, secondo quanto previsto dall’art. 22 del D.Lgs 117/2017 e dagli artt. 16 e 17 del D.M. 106/2020.
Una volta ricevuta la domanda, l’Ufficio territoriale competente effettua l’istruttoria ed accerta i requisiti previsti dalla normativa. Se è tutto in regola, entro 60 giorni dal
ricevimento della domanda, provvederà all'iscrizione nella sezione del RUNTS indicata nella domanda stessa.
In caso di domanda non corretta o incompleta, l’Ufficio invita l’Ente a completare o rettificare la domanda, o integrare la documentazione, assegnando un termine di
massimo 30 giorni.
Entro 60 giorni dalla ricezione delle integrazioni o comunque dalla scadenza del termine assegnato all’Ente, l’Ufficio provvede all’iscrizione o comunica i motivi ostativi
all’accoglimento della domanda. Se l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Ente sono redatti in conformità al modello standard tipizzato (art. 47 co. 5 del D. Lgs. 117/2017) il
termine di 60 giorni di cui sopra è ridotto a 30 giorni.
Adempimenti successivi all'iscrizione al RUNTS
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 20 D.M. n. 106/2020, gli Enti iscritti al RUNTS sono tenuti a:
- depositare sul RUNTS il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi occasionali entro 180 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario di ogni anno;
vedi modello bilancio e modello raccolta fondi occasionale aggiornare sul RUNTS i dati, i documenti e le informazioni obbligatorie; in caso di modifica (es.
numero soci, volontari e dipendenti, composizione consiglio direttivo ecc.) tali informazioni e documenti relativi vanno inseriti nel portale entro 30 giorni dalla
modifica
5x1000
Si specifica che il 5x1000 non è competenza degli Uffici Runts. Per l'accreditamento 2023 si rimanda alla pagina dedicata.
Per informazioni relative alla mancata o erronea erogazione del cinque per mille è possibile inviare un'email all'indirizzo: Quesiti5perMille@lavoro.gov.it inserendo
sempre il codice fiscale, l'indirizzo e i riferimenti email, telefonici e fax. Per informazioni sulla rendicontazione delle spese relative al cinque per mille è
possibile inviare un'email all'indirizzo: Rendicontazione5perMille@lavoro.gov.it
Per informazioni relative alla mancata o erronea erogazione del cinque per mille è possibile inviare un'email all'indirizzo: Quesiti5perMille@lavoro.gov.it inserendo
sempre il codice fiscale, l'indirizzo e i riferimenti email, telefonici e fax. Per informazioni sulla rendicontazione delle spese relative al cinque per mille è
possibile inviare un'email all'indirizzo: Rendicontazione5perMille@lavoro.gov.it
Per informazioni diverse dal cinque per mille inerenti la Divisione I del Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese è possibile inoltrare email ordinarie
all'indirizzo: DGTerzoSettoreDiv1@lavoro.gov.it e Pec all'indirizzo: DGTerzoSettore.Div1@pec.lavoro.gov.it (la Pec accetta solo posta
inoltrata via Pec e rifiuta le email ordinarie).
all'indirizzo: DGTerzoSettoreDiv1@lavoro.gov.it e Pec all'indirizzo: DGTerzoSettore.Div1@pec.lavoro.gov.it (la Pec accetta solo posta
inoltrata via Pec e rifiuta le email ordinarie).
Cooperative Sociali: Albo Regionale (L.R.T. 58/2018)
L'Albo Regionale delle Cooperative è suddiviso in tre sezioni:
- Sezione A: cooperative che gestiscono servizi socio - sanitari ed educativi costituite da almeno sei mesi.
- Sezione B: cooperative sociali che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
L'Albo Regionale delle Cooperative è suddiviso in tre sezioni:
- Sezione A: cooperative che gestiscono servizi socio - sanitari ed educativi costituite da almeno sei mesi.
- Sezione B: cooperative sociali che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
Queste ultime devono rappresentare almeno il 30% del numero complessivo dei lavoratori.
- Sezione C: consorzi di cooperative la cui base sociale è formata almeno per Il 70% da cooperative iscritte all'Albo.
Per iscriversi all'Albo è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla Legge 381/91 e dalla L.R.T. 58/18. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere
presentata al Comune dove la cooperativa o il consorzio hanno la loro sede; quest'ultimo, entro tre giorni, trasmette la domanda al Comune capoluogo. L’iter si
conclude nell'arco di sessanta giorni, salvo sospensioni per eventuali richieste di integrazione della documentazione.
- Sezione C: consorzi di cooperative la cui base sociale è formata almeno per Il 70% da cooperative iscritte all'Albo.
Per iscriversi all'Albo è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla Legge 381/91 e dalla L.R.T. 58/18. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere
presentata al Comune dove la cooperativa o il consorzio hanno la loro sede; quest'ultimo, entro tre giorni, trasmette la domanda al Comune capoluogo. L’iter si
conclude nell'arco di sessanta giorni, salvo sospensioni per eventuali richieste di integrazione della documentazione.
Gli atti di iscrizione, modifica o cancellazione sono inviati al soggetto direttamente interessato, al Registro delle Imprese presso la CCIAA, all’Ufficio Territoriale del Lavoro e al Presidente della Giunta Regionale.
Ogni anno, le cooperative sociali sono tenute a fornire al Comune capoluogo il materiale necessario a comprovare il permanere dei loro requisiti iniziali. In caso di
inadempimento si incorre nella cancellazione, procedura che comporta conseguentemente l’obbligo di risoluzione dei rapporti convenzionali in atto per gli
Enti Pubblici operanti nel territorio regionale.
Per quanto riguarda invece le Onlus, il D.lgs n.117/2017 Codice del Terzo Settore, dispone che la disciplina relativa alle Onlus sarà definitivamente abrogata nel
momento in cui entreranno in vigore le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del citato Cts: ciò avverrà a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui la Commissione europea avrà dato la propria autorizzazione al nuovo regime fiscale del Terzo settore.
Ogni anno, le cooperative sociali sono tenute a fornire al Comune capoluogo il materiale necessario a comprovare il permanere dei loro requisiti iniziali. In caso di
inadempimento si incorre nella cancellazione, procedura che comporta conseguentemente l’obbligo di risoluzione dei rapporti convenzionali in atto per gli
Enti Pubblici operanti nel territorio regionale.
Per quanto riguarda invece le Onlus, il D.lgs n.117/2017 Codice del Terzo Settore, dispone che la disciplina relativa alle Onlus sarà definitivamente abrogata nel
momento in cui entreranno in vigore le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del citato Cts: ciò avverrà a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui la Commissione europea avrà dato la propria autorizzazione al nuovo regime fiscale del Terzo settore.
Fino al termine appena menzionato, un ente iscritto all’anagrafe Onlus può continuare ad applicare le disposizioni fiscali contenute nel decreto legislativo n. 460 del 1997
Al sopraggiungere del predetto termine, la qualifica di Onlus cesserà di avere efficacia e le disposizioni ad essa riferite risulteranno abrogate.
Nel caso in cui una Onlus decida di non iscriversi al Runts dovrà devolvere il proprio patrimonio. Diversamente, l’iscrizione al Runts permetterà ad essa di entrare a far
parte degli enti del Terzo settore senza soluzione di continuità con la vecchia qualifica e, dunque, di mantenere l’intero patrimonio detenuto, continuando a perseguire i
propri fini con la nuova qualifica di Ets.
Al sopraggiungere del predetto termine, la qualifica di Onlus cesserà di avere efficacia e le disposizioni ad essa riferite risulteranno abrogate.
Nel caso in cui una Onlus decida di non iscriversi al Runts dovrà devolvere il proprio patrimonio. Diversamente, l’iscrizione al Runts permetterà ad essa di entrare a far
parte degli enti del Terzo settore senza soluzione di continuità con la vecchia qualifica e, dunque, di mantenere l’intero patrimonio detenuto, continuando a perseguire i
propri fini con la nuova qualifica di Ets.
Contatti:
tel.: 0573 371414 - 371524 - 371506
e-mail: runts@comune.pistoia.it
tel.: 0573 371414 - 371524 - 371506
e-mail: runts@comune.pistoia.it
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Ultimo aggiornamento: 17 dicembre 2024, 11:56