Descrizione
Il comma 71 della Legge di Bilancio 2024 (L. 213 del 30/12/2023) introduce una importante novità in tema di enti non commerciali. Fino ad oggi, uno dei motivi di maggiore contenzioso IMU con gli enti non commerciali era dovuto al fatto che secondo la giurisprudenza corrente e da anni consolidata, l’esenzione per gli immobili in cui, beninteso, si svolgano le attività previste dall’art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92 con modalità non commerciali, non spetta nel caso di utilizzazione indiretta del bene, cioè in caso di comodato gratuito ad altro ente non commerciale.
Interviene oggi il legislatore con norma di interpretazione autentica per dire che “gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [leggi: altro ente non commerciale], funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dall’art. 7, comma 1 lett. i) del D.Lgs. 504/1992, con modalità non commerciali.
Precisa inoltre la norma: “gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.”
Immobili occupati abusivamente
Come ricorderanno gli interessati, lo scorso anno entrava in vigore una nuova esenzione IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio (art. 614, comma secondo, c.p.) e invasione di terreni ed edifici (art. 633 c.p.), ovvero per i casi in cui l’immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale.
La norma prevedeva però che per poter accedere all’esenzione, il soggetto interessato dovesse comunicare il possesso di tali requisiti “secondo modalità telematiche” che il Ministero dell’Economia e delle Finanze avrebbe poi definito.
Purtroppo, le regole per questa comunicazione telematica non sono mai giunte, e il MEF è dovuto intervenire in extremis, alla scadenza del saldo IMU 2023, con un comunicato stampa in cui, nel confermare ai contribuenti interessati di non versare l’imposta, li invitava a presentare la dichiarazione IMU attestante il possesso dei requisiti, esclusivamente in modalità telematica entro il 30/6/2024. Si ricorda quindi questa scadenza.
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Ultimo aggiornamento: 20 agosto 2024, 16:15