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Descrizione
Il vigente Regolamento delle Entrate e il Regolamento TARI approvato con deliberazione consiliare n. 54 del 19/05/2014 da ultimo modificato con deliberazione consiliare n° 29 del 30/03/2023, prevedono la possibilità di chiedere pagamenti rateizzati per:
- Avvisi di accertamento TARI. Prima di accedere alla rateizzazione è richiesto il versamento anticipato pari al 20% del debito iniziale. Per detto versamento verrà utilizzato un normale modello F24, sul quale però è necessario sia riportato il codice identificativo operazione rintracciabile nel modello F24 allegato all’avviso di accertamento o eventualmente al sollecito che avete ricevuto.
- Una volta accolta la richiesta di rateizzazione Alia Servizi Ambientali provvederà ad elaborare un piano di pagamento mensile, al quale il debitore dovrà attenersi in modo esatto e puntuale; pena, la decadenza della rateizzazione concessa e il recupero in un’unica soluzione della somma residua, con applicazione di sanzioni ed interessi.
- Il piano di pagamento conterrà allegati tutti i modelli F24 per il versamento delle singole rate. Sarà importante utilizzare per il versamento delle rate proprio i modelli F24 allegati al piano di pagamento, in quanto contengono un codice che li collega telematicamente e senza possibilità di errori alla procedura di rateizzazione concordata.
- Avvisi di pagamento ordinari. Possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
- ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all’importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
- l’importo di ogni singola rata non può essere inferiore a 100 euro;
- la richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il termine di scadenza dell’importo che si intende rateizzare;
- le rate concesse possono essere un numero massimo 12 rate mensili;
- sull’importo soggetto a rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
- in caso di mancato pagamento delle singole rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione.
Ultimo aggiornamento: 20 agosto 2024, 12:46