Informazioni per gli Operatori - Imposta di soggiorno

Attestazione per esenzione e funzionamento

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Il responsabile del pagamento dell’Imposta di Soggiorno

Con il D.L. 34 del 19/5/2020, il gestore della struttura ricettiva diventa responsabile del pagamento dell’Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Si tratta di una riforma importante in quanto lo stesso gestore diventa responsabile delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno indipendentemente dal fatto che l’ospite abbia provveduto o meno al pagamento della stessa. Il gestore, potrà, nel caso, rivalersi direttamente sull’ospite inadempiente.

Per questo motivo, sono stati eliminati dalla modulistica i vecchi modelli relativi alle dichiarazioni di omesso versamento da parte dell’ospite della struttura.

Decade, per lo stesso motivo, la qualifica di agente contabile di fatto dell’ente, ma su questo argomento le diverse Corti dei Conti regionali, si sono espresse in modo difforme. Per questo motivo, per motivi di prudenza, è stato richiesto ai gestori delle strutture, anche per il 2021, il Conto annuale della Gestione dell’agente contabile (Mod. 21). Speriamo che quanto prima il legislatore chiarisca il punto.

La dichiarazione annuale

Con lo stesso D.L. 34 del 19/5/2020 veniva istituito per la prima volta a carico del gestore l’obbligo dichiarativo, con cadenza annuale (entro il 30/6 dell’anno successivo a quello di riferimento) e con invio in modalità esclusivamente telematica.

Con un provvedimento successivo (L. 69 del 21/5/2021), veniva stabilito che la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2020, sarebbe stata presentata unitamente a quella relativa all’anno d’imposta 2021, e quindi entro il 30/6/2022.

Infine, a causa di ritardi nella predisposizione della procedura telematica da parte del Ministero, con il D.L. 73 del 21/6/2022, la presentazione delle due dichiarazioni di cui sopra, veniva rinviata al 30/9/2022.

Le comunicazioni trimestrali

La dichiarazione annuale vista sopra non deve essere confusa con quelle trimestrali che i gestori continueranno a trasmettere all’ufficio, sempre in modalità telematica ai fini della corretta applicazione e riversamento dell’imposta nelle casse comunali.

Si ricorda che sono previste sanzioni amministrative per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, nonché per qualsiasi altra violazione relativa al Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno.

Nessun cambiamento invece riguardo ai punti sotto indicati: Esenzioni

Sono previste le seguenti esenzioni e agevolazioni nell’applicazione dell’imposta:

  • i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  • i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche o private del territorio comunale, fino a un massimo di due accompagnatori per ogni paziente;
  • i soggetti che effettuino essi stessi cure ospedaliere o terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
  • gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati;
  • gli appartenenti alle forze di Polizia statali e locali, Carabinieri, corpo dei Vigili del fuoco, Guardia di finanza, Protezione Civile ed enti equiparati soggiornanti per esigenze di servizio.
  • gli ospiti non autosufficienti, con idonea certificazione medica ed i loro rispettivi accompagnatori, nel numero di uno per quelli maggiorenni, due per coloro che sono minorenni.
  • i gruppi di studenti che soggiornano in occasione di una gita scolastica ed i rispettivi accompagnatori, sono tenuti al pagamento del 50% dell’imposta.

L’applicazione dell’esenzione di cui alle lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della  struttura ricettiva,  da parte dell’interessato, di un’attestazione, resa in base alle disposizioni di  cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità  degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune.

Controlli e sanzioni

Il Comune effettuerà i controlli che riterrà necessari per verificare la corretta applicazione dell’imposta da parte dei gestori delle strutture ricettive, in particolare riguardo al corretto versamento dell’imposta, alla corretta tenuta dei documenti contabili e non relativi alla stessa e al rispetto tassativo delle scadenze sia di comunicazione che di versamento dell’imposta.

Sono previste sanzioni amministrative per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, nonché per qualsiasi altra violazione relativa al Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno.

La trasmissione al Comune della comunicazione trimestrale avviene in modo telematico.

Una volta compilata e trasmessa telematicamente all’ufficio la comunicazione trimestrale, e dopo aver provveduto al versamento dell’imposta di soggiorno secondo le modalità previste dal Regolamento, sarà anche possibile comunicare all’ufficio comunale i dati del versamento effettuato, operando direttamente sul gestionale dell’imposta.

La comunicazione dei dati relativi al versamento

Collegarsi a https://impostasoggiorno.comune.pistoia.it/login e accedere con le proprie credenziali.

  • Selezionare dal menu in testa alla pagina la voce “Dichiarazioni”
  • Nella pagina aperta, selezionare il periodo di dichiarazione desiderato (p.es. Anno 2019, 1° Trimestre), poi premere il pulsante “Filtra”
  • Nella colonna “Dichiarazione” dell’elenco visualizzato, cliccare periodo indicato in blu.
  • Scendere fino in fondo alla pagina Dichiarazione così aperta e compilare la sezione B) degli estremi di pagamento, quindi premere il pulsante “Salva”
  • Se il sistema non segnala errori, la comunicazione degli estremi di pagamento è stata fatta.
  • Si può verificare l'avvenuto buon fine della registrazione degli estremi del versamento cliccando sul bottone/freccia a destra.

Riversamento al Comune dell'imposta incassata

Tutti i pagamenti dovranno avvenire tramite uno strumento messo a disposizione dalla Regione Toscana, che si chiama IRIS. Il portale per effettuare i pagamenti è raggiungibile al seguente indirizzo: https://iris.rete.toscana.it/public/ 

Le istruzioni per effettuare il pagamento si trovano nell'allegato: "IRIS-Indicazioni sul funzionamento", che si consiglia di stampare e leggere attentamente.Sostanzialmente, utilizzando la funzione "Pagamenti spontanei", scegliendo il proprio Comune e poi la tipologia di pagamento tra quelle elencate ("imposta di soggiorno"), si crea una "posizione debitoria" pari alla somma che si intende riversare.

Successivamente, per chi è in possesso di un accesso Spid, è possibile procedere subito al pagamento della stessa somma. Altrimenti si può stampare l'avviso che abbiamo creato per pagarlo successivamente in qualsiasi sportello postale, bancario, presso le ricevitorie, bancomat, homebanking etc.

Si tratta di una modalità di pagamento nuova che tutto il Paese andrà sperimentando nei prossimi giorni, per cui all'inizio non mancheranno problemi e disguidi. Cercheremo insieme di far sì che questa fase sia la più breve possibile. Solo pochi giorni fa la nuova piattaforma  è diventata operativa per cui sperimenteremo insieme il suo funzionamento.

Come sempre, per qualsiasi domanda o richiesta di chiarimento, l'ufficio resta a disposizione.

Ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2024, 14:48

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