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Tipologie di Istanze Paesaggistiche:
Autorizzazioni Paesaggistiche (Ordinarie e Semplificate) e Accertamenti di Compatibilità Paesaggistica
Si tratta di procedimenti che si attivano su istanza di parte (utilizzando esclusivamente i modelli preposti dall'amministrazione comunale) che il preposto ufficio comunale, su delega regionale, istruisce e trasmette alla competente Soprintendenza per il parere definitivo vincolante.
Per espressa disposizione di legge non è previsto il silenzio-assenso.
Si distinguono tre differenti procedimenti che devono essere inoltrati, esclusivamente in via telematica, dal proprietario o da chi ne abbia titolo.
1. Autorizzazione paesaggistica ordinaria (APO)
La richiesta di autorizzazione paesaggistica deve essere inoltrata qualora si intendano realizzare opere esterne in zona vincolata ai sensi del D. Lgs. n.42/2004 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". La verifica dell’esistenza dei vincoli paesaggistici è demandata al tecnico incaricato che vi provvederà facendo riferimento alle cartografie di vincolo del PIT/PPR consultabili sul sito regionale.
Il Responsabile del Procedimento ha 40 giorni di tempo dalla presentazione della richiesta per valutare la completezza della documentazione, richiedere eventuali integrazioni, curare l’istruttoria ed acquisire il necessario parere della Commissione per il Paesaggio. Nel caso in cui l’intervento risulti irrilevante verrà data specifica comunicazione all'interessato; nel caso in cui, invece, sia valutata la rilevanza paesaggistica dell’intervento, l’istanza verrà trasmessa alla competente Soprintendenza. La Soprintendenza ha 45 giorni di tempo, a partire dall'effettivo ricevimento della documentazione, per esprimere il proprio parere, obbligatorio e vincolante. Decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di Autorizzazione. Tempi del procedimento ordinario: 105 giorni (art.146 del D. Lgs. n.42/2004) salvo richieste integrazioni documentali o interruzioni procedimentali comunicate.
2. Autorizzazione paesaggistica semplificata (APS)
La richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata deve essere inoltrata ai sensi dell'art.11 del D.P.R. n.31/2017, esclusivamente in via telematica, dal proprietario o da chi ne abbia titolo, qualora si intendano realizzare opere esterne in zona vincolata ai sensi del D. Lgs n.42/2004 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e si rientri nei casi elencati nell’Allegato B del citato D.P.R. n.31/2017. La verifica della corrispondenza degli interventi progettati con le voci dell’Allegato B, così come la verifica dell’esistenza dei vincoli paesaggistici è demandata al tecnico incaricato. Il Responsabile del procedimento ha 20 giorni di tempo dalla presentazione della richiesta per valutare la completezza della documentazione, richiedere eventuali integrazioni, curare l’istruttoria ed eventualmente acquisire il necessario parere della Commissione Comunale per il Paesaggio ed infine trasmettere l'istanza alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. Nel caso in cui l’intervento risulti irrilevante verrà data specifica comunicazione all'interessato; nel caso in cui, invece, sia valutata la rilevanza paesaggistica dell’intervento, l’istanza verrà trasmessa alla competente Soprintendenza. La Soprintendenza ha 20 giorni di tempo, a partire dall'effettivo ricevimento della documentazione, per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante. L'amministrazione procedente adotta il provvedimento nei 10 gg successivi l'acquisizione del prescritto parere. In caso di mancata espressione del parere vincolante della Soprintendenza nei tempi previsti, l'Amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Tempi del procedimento semplificato: 60 giorni (D.P.R. n. 31/2017) salvo richieste integrazioni documentali o interruzioni procedimentali comunicate.
3. Accertamento di compatibilità paesaggistica (ACP)
La richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica deve essere presentata per le opere realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi e/o dalla preventiva autorizzazione paesaggistica in zona vincolata ai sensi del D. Lgs n.42/2004 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". Il Responsabile del procedimento ha 90 giorni di tempo dalla presentazione della richiesta per valutare la completezza della documentazione, la richiesta di eventuali integrazioni, curare l’istruttoria ed eventualmente acquisire il necessario parere della Commissione Comunale per il Paesaggio ed infine trasmettere l'istanza alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. La Soprintendenza ha 90 giorni di tempo, a partire dall'effettivo ricevimento della documentazione, per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di 180 gg dalla presentazione dell'istanza. In caso di esito positivo il trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria. In caso di esito negativo si applica la sanzione demolitoria. Tempi del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica: 180 giorni (art. 167 D. Lgs. n.42/2004) salvo richieste integrazioni documentali o interruzioni procedimentali comunicate.
Oneri e Sanzioni:
- Bolli: le istanze devono essere inoltrate in bollo da €.16,00; per il rilascio degli atti finali (Autorizzazioni o Accertamenti di Compatibilità) è necessaria l’apposizione di un’ulteriore marca da bollo da €.16,00.
Le marche vengono apposte virtualmente utilizzando l’invio telematico mediante dichiarazione sostitutiva (vedi la sezione “Modulistica”). - Diritti di Segreteria: sono determinati annualmente all’atto dell’approvazione del bilancio comunale; per l’anno 2020 sono stati deliberati pari ad €.100,00 (vedi voce A.2 dell’Allegato di bilancio “Tariffe Servizi ai Privati”).
- Sanzioni: qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica degli interventi eseguiti in assenza o difformità dai titoli abilitativi, il trasgressore è tenuto al pagamento di una specifica sanzione pecuniaria il cui importo è determinato secondo i criteri stabiliti nella Determina Dirigenziale n.8/2019 (vedi sezione “Normativa).
Nota: Il pagamento di diritti e sanzioni avviene mediante il sistema PagoPA con le modalità indicate nella sezione “Modulistica”.
Titolare del potere sostitutivo:
Il Segretario Generale, dott. Raffaele Pancari, è il titolare del potere sostitutivo ed interviene solo in caso di accertata inadempienza a norme di legge o regolamenti da parte del Responsabile del procedimento.
È possibile contattare il titolare del potere sostitutivo per chiedere appuntamento ai seguenti recapiti: - tel. 0573-371376 - email segretario.generale@comune.pistoia.it
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale:
Nei confronti del provvedimento finale è possibile proporre Ricorso al TAR, entro 60 gg. dalla sua notifica, oppure Ricorso al Presidente della Repubblica, entro 120 gg.
Riferimenti normativi
NORMA:
- D. Lgs. n.42/2004 e s.m.i. - Codice dei Beni culturali e del Paesaggio
- D.P.C.M. del 12/12/2005 e s.m.i. – Documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica (art.146, comma 3 del codice
- D.P.R. n.139/2010 – Regolamento relativo al procedimento semplificato di Autorizzazione Paesaggistica (art.146, comma 9 del Codice)
- D.P.R. n.31/2017 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’A.P. e di quelli soggetti a procedimento semplificato
- Interventi esclusi dall’Autorizzazione Paesaggistica (Allegato A al DPR 31/2017)
- Interventi soggetti a procedimento semplificato (Allegato B al DPR 31/2017)
- Determinazione Dirigente Urbanistica n.8 del 03/01/2019 (Allegato “C” – Sanzioni Paesaggistiche)
- Norme Tecniche Attuative e carta delle Destinazioni d’uso del suolo del Regolamento Urbanistico.
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Ultimo aggiornamento: 20 dicembre 2024, 12:58